Art. 14.

      1. L'articolo 266 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 266. - (Divieto di riconoscimento per il beneficiario di amministrazione di sostegno). - Nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all'interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di riconoscere il figlio naturale. Può comunque disporre che il riconoscimento sia effettuato con l'assistenza dell'amministratore di sostegno».